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INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

DECRETO LAVORO

L’art. 27 del Decreto Lavoro prevede, per un periodo di dodici mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro privato che assumano, nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023, giovani che:
• all’atto dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
• non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
• siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani).
Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente.
Il beneficio si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

Cumulabilità con gli altri incentivi

Il benefico è cumulabile con l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani di cui all’art. 1, c. 297, della Legge n. 197/2022 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa ,vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Misura e durata dell’incentivo

Come sopra anticipato, l’incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi,  in caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.
Presentazione della domanda e modalità di fruizione. Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda per la fruizione dell’incentivo attraverso apposita procedura telematica (l’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande). L’Istituto, entro 5 giorni, comunica l’eventuale sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo e opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante.
Il richiedente ha un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui sopra, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo viene poi corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

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