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POLIZZA CATASTROFALI: Approvato Decreto Legge per prorogare il termine di entrata in vigore

25 maggio 2025 – Approvato Decreto Legge per proroga TERMINE ad ottobre 2025 e/o 31 dicembre 2026 per le maggioranza delle imprese commerciali e/o imprenditoriali: ma le perplessità e la confusione aumenta

E’ stato convertito il Decreto Legge 39 che ha prorogato i termini per la maggioranza delle imprese per dotarsi di apposita polizza contro le calamità naturali (terremoto – alluvione, inondazione ed esondazione – frana), in applicazione della legge 213/2023 e del DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18. – Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Però il Parlamento, inserendo alcune modifiche al testo licenziato dal Governo, ha cercato di fare chiarezza su alcuni punti oscuri, adottando scelte che paiono alquanto discutibili, così aumentando la confusione e le domande, che già non erano poche.

Entrando nel merito del testo:
1. determinazione del valore dei beni: si specifica che questo valore deve coincidere per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’ evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.
Questa scelta, se anche fa’ proprio il principio mutualistico che sottende tutta la normativa in questione, risulta paradossale se si considera che qualsiasi attività deve assicurarsi per rischi improbabili e/o inesistenti nel proprio territorio. Infatti a Gallarate dovremo assicurarci anche contro la frana: rischio inesistente. Come si concilia questa scelta con il Codice Civile che all’Art. 1895 – Inesistenza del rischio recita che “Il contratto è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”?
2. Beni di proprietà di terzi ma utilizzati dall’imprenditore: si dispone che “l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l’imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza. La norma, peraltro, prevede che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al terzo periodo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’ indennizzo percepito dal proprietario”.
Con questa precisazione si è cercato di fornire adeguata risposta alla contraddittorietà insita nel testo originario dove si evidenziava che i beni da assicurare erano quelli propri dello stato patrimoniale dell’azienda, ma poi veniva precisato che l’obbligo si estendeva a tutti i beni funzionali alla propria attività, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

Anche in questo caso ci si è dimenticati che il Codice Civile con l’Art. 1904 -Interesse all’assicurazione stabilisce che “Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti) se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno”
Inoltre sempre il Codice Civile con l’Art. 1890 – Assicurazione in nome altrui e con l’Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta definisce in modo inequivocabile come ci si comporta in questo caso e quali obblighi sorgano sulle parti.
Ora l’inciso fatto dal Parlamento, in sede di conversione sembra prescindere da questo articolo ponendo persino in capo al proprietario del bene inequivocabilmente ed arbitrariamente degli obblighi al reintegro del bene Da ultimo anche sulla titolarità dell’importo rimborsato la norma offre il fianco a critiche non indifferenti che riportando il testo approvato lasciamo al vostro singolo commento; la norma recita infatti: l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al terzo periodo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.”

Quanta confusione!

Ad oggi quindi è stata disillusa la nostra speranza che il parlamento sfruttasse l’occasione per dare risposte ai quesiti che le associazioni di categoria e le imprese assicurative avevano posto; anzi nuove perplessità sono sorte.
Comunque la tua associazione continuerà ad aiutarti in questa fase così da affrontare l’obbligo assicurativo nel modo più preparato possibile.
Come?
– Attraverso il questionario tecnico assuntivo che abbiamo predisposto nel sito, la cui compilazione ci permetterebbe di darti consulenza concreta nella fase della stipula assicurativa per scegliere la formula più adatta alla tua
azienda.
– Consultando la scheda comparativa che confronta le possibili coperture offerte da diverse compagnie.
– Informandoti sulle risposte che vedremo nelle varie Faq di IVASS, ANIA e MIMIT In questa valutazione potrai esser aiutato dal Dott. Lombardi Gaetano (broker assicurativo e fiduciario) associativo) dal quale potrai avere le informazioni più dettagliate su questo tema, e che ti illustrerà le soluzioni più adatte per adempiere a questo obbligo nel migliore dei modi e alle condizioni migliori.

Il dott. Lombardi sarà disponibile presso la sede ASCOM di Gallarate ogni giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, previo appuntamento (gli appuntamenti si prendono tramite Melissa Turri, chiamando in sede). Sempre per telefono potrebbero essere concordate altre date su richiesta degli associati

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