In sede di conversione del c.d. “Decreto blocca crediti”, emanato lo scorso febbraio, sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa della detrazione del 110% (che nel 2023 può risultare ridotta al 90%) e dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di risparmio energetico “agevolati”.
In particolari si evidenzia:
− il differimento dal 31.3 al 30.9.2023 del termine per il sostenimento delle spese relative agli interventi effettuati sulle c.d. “villette” per le quali spetta la detrazione del 110%. Resta fermo che tale possibilità è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i lavori siano risultati eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
− la possibilità, per le cessioni del credito ad una banca /intermediario finanziario / assicurazione, di regolarizzare entro il 30.11.2023, tramite la c.d. “remissione in bonis”, le Comunicazioni non inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023, anche nel caso in cui entro tale data non risulti stipulato l’accordo di cessione del credito tra le parti;
− la facoltà di ripartire la detrazione del 110% spettante per spese sostenute nel 2022 in 10 rate annuali (anzichè 4), “differendo” di un anno la fruizione della prima rata (mod. 730 / REDDITI 2024).
FATTISPECIE PER LE QUALI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE
Con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico di cui all’art. 121, comma 2, DL n. 34/2020, è confermato che non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui al citato art. 121, a decorrere dal 17.2.2023.
L’impossibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito riguarda tutti gli interventi elencati nel comma 2 del citato art. 121 e pertanto sia quelli con detrazione del 110% – 90% che quelli con le detrazioni “ordinarie”. I soggetti che sostengono le spese per tali interventi agevolati, quindi, possono solo utilizzare la detrazione spettante direttamente in dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per le fattispecie escluse dal divieto di opzione dai commi 2 e 3, di seguito riportate.
NB
Il divieto in esame riguarda l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura / prima cessione del credito da comunicare all’Agenzia delle Entrate con l’apposita Comunicazione.
La disposizione in esame non riguarda i crediti che risultano già nella Piattaforma e pertanto i crediti già risultanti in capo ai fornitori / cessionari possono continuare ad essere ceduti nel rispetto delle limitazioni vigenti.
Al fine di individuare le fattispecie escluse dal “blocco” disposto dal comma 1, per le quali pertanto è ancora possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, sono state fatte alcune implementazioni. In particolare:
– è stato inserito il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale il predetto “blocco” delle opzioni non trova applicazione per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
– il “blocco” delle opzioni previsto dal citato comma 1 non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al 16.2.2023 (prima dell’entrata in vigore del Decreto “originario”):



Al ricorrere delle fattispecie sopra elencate, pertanto, il beneficiario della detrazione ha ancora la Possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.
AMMORTAMENTO MAGGIORATO AL 6%- Legge di Bilancio 2023 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2023
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 22 marzo 2023 ha fornito le disposizioni attuative in merito alla norma introdotta dalla legge di Bilancio 2023 che prevede l’ammortamento maggiorato al 6% per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio individuate con apposito codice ATECO, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
La misura agevolativa si applica ai titolari di reddito d’impresa ovvero alle imprese individuali (articolo 55 del Tuir), alle società e agli enti commerciali, agli enti non commerciali per l’attività commerciale svolta, ai soggetti che producono redditi in forma associata in base all’articolo 5 del Tuir, a eccezione delle società semplici, le stabili organizzazioni di società estere per i fabbricati a esse attribuiti.
Circa l’ambito oggettivo, il provvedimento fa riferimento all’ammortamento dei fabbricati strumentali, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.