Sanzioni per mancato utilizzo del POS ed estensione della fattura elettronica
L’articolo 18, comma 1, stabilisce l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti effettuati con strumenti elettronici, pena l’applicazione di sanzioni.
Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2022 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate (c.d. obbligo di POS).
Nella sostanza la norma anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.
Si ricorda che l’articolo 19-ter D.L. 152/2021 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione di importo pari a 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione) nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato (comma 4-bis).
Trovano applicazione le norme generali sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981) ma è esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
L’articolo 18, comma 2 estende, invece, l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti di “ridotte dimensioni”. Come noto il Governo italiano aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad estendere l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva Iva.
La finalità resta quella di proseguire le attività di analisi del rischio di evasione.
Pertanto, il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 abrogando la parte della norma che esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- i soggetti in “regime di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
- i soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Tale obbligo trova applicazione a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (articolo 18, comma 3). Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il comma 4 dell’articolo 18, infine, modifica l’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, D.L. 124/2019, sopprimendo il riferimento al comma 1-ter, ovvero alla cessione di beni e servizi nei confronti dei soli consumatori finali.
Con la modifica introdotta gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono, pertanto, tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici.
Sarà trasmesso l’importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa.
In tal modo, l’Agenzia delle entrate sarà in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all’esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici, in modo da riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica.
Sempre in tema di incentivi all’utilizzo della moneta elettronica il comma 4-bis, introdotto al Senato, reca delle modifiche alla lotteria degli scontrini (commi 540 e 544, articolo 1, L. 232/2016).
Per partecipare all’estrazione le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato dovranno procedere all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, utilizzando fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia, costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio; in alternativa, potranno operare in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, associando l’acquisto al proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate.
L’esercente è chiamato a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015. Il testo originario del comma 540 prevedeva che per partecipare all’estrazione i contribuenti erano solamente tenuti, al momento dell’acquisto, a comunicare il proprio codice lotteria.