Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2024, è introdotto il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
La Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente, prevista dal recente regolamento per il conseguimento della patente a crediti emanato dal Ministero del Lavoro.
Nella suddetta circolare sono date le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti, obbligatoria in edilizia, a partire dal 1° ottobre 2024 e informa che sino al 31 ottobre 2024 si potrà inviare una pec per certificare il possesso dei requisiti, perfezionando, entro la stessa data, il rilascio della patente attraverso il portale che sarà operativo dal 1° ottobre 2024.
I soggetti che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili tenuti al possesso della patente sono:
– le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili)
– i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili
– le ditte individuali anche senza lavoratori dipendenti
Sono esentate da tale obbligo:
- le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.)..La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi I soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• adempimento degli obblighi formativi;
• possesso di DURC valido;
• possesso di DVR valido, se previsto;
• possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
• designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.
Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
• dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
• dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
• data di rilascio e numero della patente;
• punteggio attribuito al momento del rilascio;
• punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
• esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
• esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI: al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi.
Essa è obbligatoria se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatorio, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.
Può comunque avvenire anche nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono altrimenti soddisfatte.
RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI
Il recupero dei crediti decurtati, fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale, tenuto conto
• dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione;
• dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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