Dal 1° luglio comunicazione delle operazioni transfrontaliere in formato xml: i dati relativi alle operazioni, svolte nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato o da essi ricevute, dovranno essere trasmessi telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio. L’adempimento cambia anche periodicità: infatti, persa la tipica cadenza trimestrale, i nuovi termini corrispondono a quelli di emissione delle fatture (o dei documenti che ne certificano i corrispettivi).
Infine, per effetto del decreto Semplificazioni, gli acquisti di beni e servizi fuori campo IVA per difetto del requisito della territorialità non dovranno essere certificati tramite l’esterometro: l’obbligo rimane per i soli acquisti di beni e servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale aventi importo superiore a 5.000 euro.
I dati fattura relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi in modalità telematica, in formato xml, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) a decorrere dal 1° luglio 2022: è quanto dispone l’art. 1, comma 3-bis, ultimo periodo del D.Lgs. n. 127/2015.
La norma, inoltre, determina i termini entro i quali trasmettere telematicamente i dati:
– per le fatture attive, dunque, la trasmissione deve aver luogo “entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”;
– per le fatture passive, invece, il termine consiste nel “quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.
Tale schematizzazione non è, certamente, casuale.
Si pensi, ad esempio, ai termini di emissione delle fatture attive, in relazione ai quali dispone l’art. 46, comma 2, D.L. n. 331/1993, che “per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Ad analogo termine si fa, inoltre, riferimento per l’emissione di fatture relative a servizi resi a soggetti residenti o stabiliti nel territorio di un altro Stato, ad esempio nell’art. 21, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 che richiama espressamente l’art. 7-ter del medesimo decreto.
Ragionamento di identico tenore deve, analogamente, farsi anche in relazione alla trasmissione tramite SdI dei dati relativi alle operazioni passive con controparti estere.
Si delinea, così, un quadro normativo in base al quale il termine di riferimento per la trasmissione telematica dei dati relativi a operazioni con soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato coinciderà, quasi esclusivamente, con il quindicesimo giorno del mese successivo a quello, alternativamente, di effettuazione dell’operazione o di ricezione del documento che la comprova (è quest’ultimo, ad esempio, il caso di acquisti di servizi da un soggetto passivo stabilito in un differente Stato dell’Unione Europea).
Risvolti pratici dell’adempimento
La trasmissione telematica dei dati fattura relativi alle operazioni transfrontaliere avrà, materialmente, luogo attraverso l’emissione di una fattura elettronica in formato xml. Tuttavia, di fattura elettronica non si può propriamente parlare in relazione ai documenti di integrazione (nei fatti certificazione) delle operazioni passive con controparti estere. Dal punto di vista pratico, ad ogni modo, e salvo ulteriori aggiornamenti del documento da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario far riferimento alle Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, versione 1.7.
Tale fonte, per quanto in questa sede rilevante, fornisce indicazioni relativamente ai documenti di:
– “INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO – TD17”;
– “INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI – TD18”;
– “INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 – TD19” (in esempio, dalla Repubblica di San Marino).
Ipotesi soggettive e oggettive di esenzione
Sotto il profilo soggettivo
Il legame a doppio filo con la fatturazione elettronica obbligatoria giustifica l’esonero per gli stessi soggetti che, ancora, risultano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica a far data dal 1° luglio 2022: soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio o che applicano il regime forfettario (i quali abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori alla soglia di 25.000 euro), nonché soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale IVA e imposte indirette di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 riportanti, nel precedente periodo di imposta, proventi per un importo inferiore a 65.000 euro.
Rimangono, inoltre, esclusi dall’adempimento i soggetti passivi non stabiliti e non residenti nel territorio dello Stato italiano.
Sotto il profilo oggettivo
Viene riconfermata l’esclusione delle operazioni certificate tramite bollette doganali e delle operazioni in relazione alle quali sia già stata emessa o ricevuta una fattura elettronica (in formato xml e tramite il Sistema di Interscambio).
In vigore, infine, il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) che, all’art. 12, stabilisce:
“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Pertanto, gli acquisti di beni e servizi cd. fuori campo IVA per difetto del requisito della territorialità (si pensi, ad esempio, agli articoli 7-bis o 7-quater del D.P.R. n. 633/1972) non dovranno essere certificati tramite l’adempimento in commento.
L’obbligo, dunque, rimarrà per i soli acquisti di beni e servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale aventi importo superiore a 5.000 euro.