In vigore il un nuovo Protocollo per il contrasto al virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. La firma è arrivata nelle giornata del 30 giugno al termine di un incontro promosso dal Ministro del lavoro con tutte le parti sociali, cui hanno preso parte anche i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, nonché l’INAIL.
Tra le novità introdotte e in vigore fino al prossimo 31 ottobre, la principale riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: con il nuovo protocollo viene infatti stabilita la conclusione dell’obbligo generalizzato delle mascherine per i lavoratori sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro dovrà però assicurare ai dipendenti la disponibilità di FFp2 al fine di consentire l’utilizzo a chi lo vorrà.
IL COMMENTO DELLA VICEPRESIDENTE PRAMPOLINI
Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico al lavoro e welfare, così commenta il risultato raggiunto.
È stato fatto un buon lavoro. L’emergenza Covid è finita, ma non è finita l’epidemia, per cui era necessario riscrivere i protocolli, semplificando le previsioni del 2020 e del 2021, fornendo altresì un quadro di regole e comportamenti per fronteggiare i rischi legati alla pandemia. L’uso delle mascherine non rappresenterà più un obbligo, ma in alcuni casi e circostanze in cui sarà coinvolto il medico competente, o nei confronti di lavoratori fragili, l’utilizzo potrà ancora chiedersi in forma obbligatoria».«Insomma», conclude la vicepresidente, «non abbassiamo la guardia, ma vogliamo dare uno strumento certo e rispondente alla normativa e alla situazione attuale. Entro fine ottobre si valuterà l’esito di questo periodo di applicazione del protocollo, anche alla luce del quadro normativo ed epidemiologico».
LE NUOVE MISURE
- informazione: sono confermati gli obblighi di informazione relativamente ai rischi da contagio e alle misure precauzionali e comportamentali da adottare;
- modalità di ingresso e rientro in azienda dopo il contagio: i punti di riferimento normativo ed amministrativo sono l’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e la circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022, per cui sono riammessi in azienda i lavoratori contagiati solo ad avvenuta guarigione, mentre è previsto l’isolamento per i contagiati e l’autosorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti; in ogni caso si continua a prevedere la psossibilità della misurazione della temperature che consente l’allotanamento qualora sia superior a 37,5°;
- appalti: è previsto un obbligo di informazione all’azienda committente dalle aziende appaltatrici in caso di positività al Covid di propri dipendenti;
- e 5. sanificazione e precauzioni igieniche personali: devono continuare a garantirsi forme di igienizzazione e di sanificazione nelle modalità oramai divenute consuete;
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie: è il punto di maggior cambiamento rispetto ai protocolli preesistenti: si sancisce la fine dell’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine. Si prevede però l’onere di garantire le FFP2 (non essendo più le chirurgiche DPI) a disposizione dei lavoratori per consentirne l’utilizzo nei casi di maggior criticità come quelli descritti nel punto 6 (contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative). Insieme al medico competente o all’RSPP, inoltre il datore di lavoro potrà inserire un obbligo circostanziato di indossare la mascherina.
Quanto alla gestione della persona sintomatica e alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni sono rimaste sostanzialmente identiche al passato. Infine, le Parti hanno condiviso di chiedere al Governo di impegnarsi per le proroghe per la disciplina dei lavoratori fragili e per l’utilizzo del lavoro agile emergenziale.