SALDO 2022 E ACCONTO 2023 DELLE IMPOSTE
Entro il prossimo 30.6.2023 ovvero entro il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% scade il termine per il versamento del saldo 2022 e acconto 2023 di IRPEF, IRES ed IRAP.
In merito si evidenzia che:
− dal 2022 trova applicazione l’esonero IRAP a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
− il recente c.d. “Decreto Alluvioni” ha disposto la sospensione dei versamenti tributari in scadenza tra l’1.5 e il 31.8.2023 a favore dei soggetti con residenza o sede legale / operativa nei territori alluvionati delle Regioni Emilia Romagna / Marche / Toscana.
Merita infine evidenziare che la Ragioneria Generale dello Stato non ritiene possibile “concedere” la proroga dei versamenti per i soggetti ISA al 20.7.2023 senza maggiorazione, chiesta dall’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e dall’INT (Istituto Nazionale Tributaristi) a seguito della pubblicazione tardiva dello specifico Decreto contenente i “correttivi anticrisi” applicabili per il 2022.
Come in passato, l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:
- non superiore a € 12 con riferimento all’IRPEF, relative addizionali e all’IRES;
- non superiore a € 10,33 con riferimento all’IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all’importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale.
Ai fini del versamento dell’acconto si rammenta inoltre che i “soggetti ISA” con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 determinano l’acconto IRPEF / IRES e IRAP in 2 rate di pari importo, 50% ciascuna (anziché 2 rate pari al 40% e 60% ciascuna).
A seconda del soggetto tenuto al versamento, pertanto, la determinazione dell’acconto da versare risulta essere:
- per i soggetti “no ISA”, con prima rata nella misura del 40% e seconda rata del 60%;
- per i “soggetti ISA”, con prima e seconda rata nella misura del 50% ciascuna.
LE ULTIME NOVITÀ INTRODOTTE ALLA DISCIPLINA IMU 2023
Nel corso dell’ultimo anno sono state introdotte alcune modifiche e novità per quanto riguarda la disciplina IMU, in particolare da parte della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, dal D.L. n. 198/2022, cd. Decreto Milleproroghe e dal D.L. n. 176/2022, cd. “Aiuti-quater”.
Tra le principali novità introdotte si segnala:
- una nuova casistica di esonero IMU nel caso in cui l’immobile sia occupato abusivamente;
- l’istituzione di una nuova imposta locale immobiliare autonoma per la Regione Friuli-Venezia Giulia (ILIA);
- la proroga delle esenzioni IMU concesse per i territori dell’Italia centrale, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici;
- la proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel corso del 2021;
- alcune nuove precisazioni in merito all’esenzione della seconda rata IMU 2022 per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- l’esonero IMU per gli immobili dell’Accademia dei Lincei.
Sono inoltre state apportate modifiche in relazione all’individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote IMU e in caso di mancata deliberazione delle aliquote e pubblicazione sul sito del MEF della delibera entro i termini normativamente previsti.
Si segnala inoltre l’importante sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2022, n. 209, relativa all’individuazione dell’abitazione principale del nucleo familiare ai fini dell’esenzione/agevolazione IMU sulla prima casa, e l’approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (Decreto 4 maggio 2023).
LA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022
Entro il prossimo 30.6.2023 i gestori delle strutture ricettive (in qualità di “responsabile del pagamento”) sono tenuti a presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa al 2022.
La dichiarazione va presentata anche dai soggetti che incassano il canone / corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento, dei canoni / corrispettivi relativi alle locazioni brevi.
Merita evidenziare che, diversamente da quanto previsto lo scorso anno per la dichiarazione relativa al 2020 e 2021, per il 2022 (e anni futuri) la presentazione della dichiarazione con il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità di assolvimento dell’adempimento in esame. In altre parole, non è più possibile utilizzare eventuali “altri” modelli approvati dal Comune per assolvere l’obbligo dichiarativo, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e Bolzano.