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NEWS FISCALI 3 MAGGIO 2023

ROTTAMAZIONE-QUATER , BONUS TRASPORTI 2023, BONUS ARREDO”

PROROGATA AL 30.6.2023 LA “ROTTAMAZIONE-QUATER”

Recentemente il MEF ha reso nota la proroga dal 30.4 al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Di conseguenza sono prorogati anche il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata nonché il termine per effettuare il relativo versamento.
Il Ministero specifica che “il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate- Riscossione passa … dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023”.

DEFINITE LE MODALITÀ ATTUATIVE DEL C.D. “BONUS TRASPORTI” 2023

Nell’ambito del c.d. “Decreto Trasparenza” il Legislatore ha istituito uno specifico fondo finalizzato al riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero del trasporto ferroviario nazionale.
Recentemente il Ministero del Lavoro ha definito le modalità attuative dell’agevolazione in esame prevedendo che il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda entro il 31.12.2023 tramite l’apposito Portale accessibile all’indirizzo www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.
L’agevolazione in esame è riconosciuta:
– a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000;
– per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di € 60;
per l’acquisto, entro il 31.12.2023, di un (solo) abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono in esame, recante il nominativo del beneficiario:

O è utilizzabile una sola volta;
O non è cedibile;
O non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
O non rileva ai fini ISEE.
NB
Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% di cui all’art. 15, comma 1, lett. i- decies), TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Il soggetto interessato, la cui identità è accertata tramite SPID ovvero CIE (Carta Identità Elettronica), deve presentare apposita domanda entro il 31.12.2023 a titolo personale o per conto di un minore, tramite il Portale dedicato accessibile al seguente indirizzo: www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.
Il buono:
O è emesso tramite il citato Portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo, dalla data di emissione e di scadenza;
O è spendibile presso un solo gestore di servizi di trasporto pubblico tra quelli scelti in sede di registrazione sulla piattaforma digitale;
O va utilizzato entro il mese di emissione. In caso contrario lo stesso viene automaticamente e definitivamente annullato. L’emissione del buono, anche in caso di mancato utilizzo nei predetti termini, non consente al beneficiario di presentare una nuova domanda nello stesso mese.

IL C.D. “BONUS ARREDO” E IL MOD. REDDITI 2023

Per fruire del “Bonus arredo” è innanzitutto necessario che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Non è quindi possibile fruire del “bonus arredo” a seguito di interventi di risparmio e riqualificazione energetica rientranti nel c.d. “Ecobonus” (ex Legge n. 296/2006 e art. 14, DL n. 63/2013).

L’agevolazione riguarda l’acquisto (anche all’estero) di:

  • mobili nuovi, come ad esempio “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

NB Non sono agevolabili gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo

  • grandi elettrodomestici nuovi che rispettano la classe energetica prevista dal comma 2 del citato art. 16, quando ne è prevista l’etichettatura

PAGAMENTO

Come in passato, per usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:

– con bonifico bancario / postale senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta;

– mediante l’utilizzo di carte di credito / debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.

La detrazione non spetta se il pagamento è eseguito tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

LIMITI TEMPORALI

La Finanziaria 2022 ha prorogato la detrazione in esame alle spese sostenute (pagate) fino al 2024, fermo restando che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

Per le spese di arredo 2022, pertanto, la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio sopra individuati siano iniziati dall’1.1.2021.

NB È necessario che le spese di arredo siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.

MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

A seguito delle modifiche apportate all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ad opera della Finanziaria 2022, la detrazione, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mobili / grandi elettrodomestici, va determinata sulla spesa massima di:

O € 10.000 per il 2022 (quindi detrazione massima euro 5.000);

O € 8.000 per il 2023 (quindi detrazione massima euro 4.000);

O e € 5.000 per il 2024 (quindi detrazione massima euro 2.500).

La detrazione va obbligatoriamente suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, dall’anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9.

 

COMUNICAZIONE ENEA

E’ obbligatorio trasmettere all’ENEA le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR.

La Comunicazione riguarda anche l’acquisto dei grandi elettrodomestici in esame, per i quali si fruisce della detrazione IRPEF del 50%.

L’invio dei dati va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori / collaudo, utilizzando l’apposito portale “Bonus casa” disponibile sul sito Internet dell’ENEA.

La mancata Comunicazione in esame, ancorché obbligatoria, non determina tuttavia la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione.

 

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